Tasse, tasse, sempre tasse, altro che Recovery fund. Il Sole 24 Ore propone un articolo che merita di essere condiviso in alcune sue parti. Via libera della Cassazione al pagamento delle tasse sulle mance. L’ articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, prevede la tassazione non più limitata al salario percepito dal datore di lavoro. Quindi anche le mance, quando non sono ricevute direttamente dal datore di lavoro, costituiscono un’entrata.
La vicenda
Partendo da questo principio i giudici accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate impegnata in una querelle con il capo ricevimento di un lussuoso Hotel a 5 stelle della Costa Smeralda. Ad avviso del fisco le generose mance dei vacanzieri avevano portato nelle tasche del dipendente dell’albergo circa 84 mila euro in un solo anno. Denaro, elargito in cambio della cortese accoglienza, che l’Agenzia delle Entrate aveva catalogato come reddito da lavoro dipendente non dichiarato.
L’interpretazione della Cassazione
Le mance non “condivise” con il fisco, rientrano nel quadro normativo che detta una sola linea per il reddito da lavoro dipendente. I giudici avvertono che «in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, sono pertanto soggette a tassazione».
Sarà complicato a questo punto il controllo e l’emissione della ricevuta che necessariamente il cameriere dovrà rilasciare al cliente. In Italia, a livello normativo, siamo davvero alla frutta, non c’è che dire. A questo punto passiamo al caffè e poi doniamo la mancia, facendo attenzione a farsi rilasciare lo scontrino, non si sa mai.
di Luigi Eucalipto