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sabato, Luglio 27, 2024

SOVRAINDEBITAMENTO: Novità del decreto “Ristori”.

La novità più rilevante è per il debitore persona fisica incapiente e meritevole, che non sia in grado di offrire alcuna utilità ai propri creditori, nemmeno in prospettiva futura.

Il sovraindebitamento è lo stato di insolvenza di un contribuente o altro debitore non assoggettabile a procedure di liquidazione giudiziale o altre procedure del Codice civile. La legge sul sovraindebitamento n. 3 del 27 gennaio 2012, permette a chi si trova in precarie condizioni economiche di liberarsi dai debiti. È possibile ridurre l’importo, dilazionando i pagamenti attraverso una procedura detta di “esdebitazione” da effettuare presso il Tribunale in cui risiede il sovraindebitato. Successivamente viene:


1) nominato l’OCC (Organismo di composizione di crisi) che ha il compito sia di coadiuvare il debitore nella presentazione della domanda che di tutelare i creditori;
2) fissato il termine per la proposta formulata dal debitore e la relazione sulla fattibilità del piano accordato del piano e/o accordo del professionista.

Per superare l’attuale crisi socio–economica causata dal Covid 19, a partire dal prossimo mese di settembre, sono state introdotte a seguito del Decreto Ristori (DL 137/2020) alcune importanti novità:


l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi anche nei confronti di soci illimitatamente responsabili;


l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento se membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura, se conviventi, quando la crisi ha un origine comune. Ciò consente sia di evitare ripetizioni di adempimenti procedurali, che ridurre i i costi che saranno suddivisi proporzionalmente tra i vari soggetti sovraindebitati, in proporzione;


l’inclusione nella definizione di consumatore anche del socio di una società, nonché la possibilità che il piano preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti. Gli stessi derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione.


La novità più rilevante è per il debitore persona fisica incapiente e meritevole, che non sia in grado di offrire alcuna utilità ai propri creditori, nemmeno in prospettiva futura. In questo caso può accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo al pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice. Sarà possibile quindi tutto questo se ad intervenire sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

Antonio Galiero

Il sovraindebitamento è lo stato di insolvenza di un contribuente o altro debitore non assoggettabile a procedure di liquidazione giudiziale o altre procedure del Codice civile. La legge sul sovraindebitamento n. 3 del 27 gennaio 2012, permette a chi si trova in precarie condizioni economiche di liberarsi dai debiti. È possibile ridurre l’importo, dilazionando i pagamenti attraverso una procedura detta di “esdebitazione” da effettuare presso il Tribunale in cui risiede il sovraindebitato. Successivamente viene:


1) nominato l’OCC (Organismo di composizione di crisi) che ha il compito sia di coadiuvare il debitore nella presentazione della domanda che di tutelare i creditori;
2) fissato il termine per la proposta formulata dal debitore e la relazione sulla fattibilità del piano accordato del piano e/o accordo del professionista.

Per superare l’attuale crisi socio–economica causata dal Covid 19, a partire dal prossimo mese di settembre, sono state introdotte a seguito del Decreto Ristori (DL 137/2020) alcune importanti novità:


l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi anche nei confronti di soci illimitatamente responsabili;


l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento se membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura, se conviventi, quando la crisi ha un origine comune. Ciò consente sia di evitare ripetizioni di adempimenti procedurali, che ridurre i i costi che saranno suddivisi proporzionalmente tra i vari soggetti sovraindebitati, in proporzione;


l’inclusione nella definizione di consumatore anche del socio di una società, nonché la possibilità che il piano preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti. Gli stessi derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione.


La novità più rilevante è per il debitore persona fisica incapiente e meritevole, che non sia in grado di offrire alcuna utilità ai propri creditori, nemmeno in prospettiva futura. In questo caso può accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo al pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice. Sarà possibile quindi tutto questo se ad intervenire sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

Antonio Galiero

© Riproduzione riservata

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